Buoni fruttiferi postali

Ecco come avere i risarcimenti giusti

Le notizie più lette del 2015 riguardano i buoni fruttiferi postali e le azioni legali per avere i giusti risarcimenti

Tanti i consumatori che si sono rivolti alle Associazioni: Poste Italiane sta rimborsando il 20% in meno delle somme dovute sui buoni fruttiferi,  per un’errata interpretazione di un decreto ministeriale del 13 giugno 1986. Ai fini del calcolo degli interessi, infatti, non viene applicata la tabella riportata sul buono, ma tassi inferiori stabiliti dal decreto, ritenuti applicabili anche a serie di buoni emessi prima della sua entrata in vigore.

Buoni Frutti

“Tale interpretazione è errata, come sancito dalla Suprema Corte di

Cassazione e dall’Arbitro Bancario Finanziario, che riconoscono la prevalenza delle condizioni di conteggio riportate sul buono e la non applicabilità del decreto”. Poste Italiane invece ritiene che le condizioni riportate nella parte posteriore del buono non abbiano valore perché superate da quelle del decreto ministeriale. Il problema principale è che generalmente i consumatori non sono a conoscenza di tutto ciò e non si rendono conto, al momento di liquidare i buoni, di aver percepito somme inferiori. Ma ad avere difficoltà sono anche quelli più informati, visto che ogni buono costituisce un caso a sé e non è possibile stabilire a priori quali siano i giusti importi da incassare.

La confusione che si è creata negli anni riguardo ai buoni deriva anche dal loro elevato numero: oggi, infatti, in circolazione ce ne sono ben 100 mila, erogati dagli anni ’70 in poi. Il Ministero, negli anni, ha contraddistinto i buoni con diverse serie, come a, b, c, d ed ha emanato, per le specifiche serie, specifiche tabelle di interessi, che cambiano anche se si incassa dopo 20 o dopo 30 anni.

Ecco alcuni casi di errori nell’erogazione dell’importo.

A volte i buoni sono stati risarciti, ad esempio, secondo lo schema a-z, piuttosto che con quello a-b, al quale invece appartenevano i buoni. Così cambia la somma da erogare al titolare.

C’è poi il caso dei buoni appartenenti alle serie m,n,o,p, che sono stati tutti legittimamente assorbiti nella serie q, che però ha interessi minori. In realtà, a norma di legge questo assorbimento è stato recepito, ma è capitato che mancasse il timbro per

registrare l’avvenuto cambio con i relativi interessi. La regola che, generalmente, i buoni m,n,o,p sono rimborsabili secondo gli interessi della serie q è corretta. Ma non sempre questi buoni sono veramente

riconducibili a tali serie, è possibile che appartengano ad altre serie ancora, con altre tabelle di interessi.

Si deve prestare attenzione all’anno di emissione, la serie scritta nel buono, quella a cui realmente appartiene, la presenza o meno del timbro ecc. Solo controllando tali specifiche si può capire se il buono è rimborsabile diversamente o meno”. Molti sono i risparmatori che hanno avviato una azione per risolvere bonariamente la questione con Poste Italiane che, dopo la descrizione delle eventuali scorrettezze, sta procedendo ad elargire le giuste somme dovute ai cittadini.

Chi è in possesso di buoni postali può contattare, per una prima consulenza gratuita, l’Avvocato Antonio Giannetti – Foreign Legal Consultant di Diritto Italiano (Avvocato di fiducia dell’Ambasciata Italiana a Ottawa):

Tel. (613)265-3147

e-mail: antonio.giannetti65@gmail.com by: Avv. Antonio Giannetti