di Gino Bucchino
Sono numerose le controversie previdenziali e fiscali dimenticate o consapevolmente ignorate dal nostro Governo e dalle autorità competenti perché la loro soluzione richiederebbe impegno, conoscenze e risorse. Una di queste, tra le più spinose per quanto riguarda i diritti dei nostri pensionati residenti all’estero, è quella relativa alla Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Francia. La convenzione ha innescato un lungo contenzioso interpretativo che dura da venti anni e che nonostante circolari dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, accordi amichevoli tra le parti, sentenze della Corte di Cassazione, non è mai stato chiarito o risolto positivamente per i nostri connazionali i quali ancora oggi sono penalizzati da una tassazione concorrente (doppia tassazione ancorché rimborsabile) che è esattamente l’antitesi di ciò che deve contemplare una logica convenzione contro le doppie imposizioni fiscali. Infatti le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia, generalmente redatte seguendo lo schema OCSE, sono dirette a risolvere i conflitti delle pretese impositive da parte degli Stati firmatari; con riferimento alle diverse fattispecie reddituali, creano una sorta di “ripartizione” delle sovranità statali, con l’obiettivo di evitare che vi sia una doppia imposizione sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti, ovvero che il relativo reddito non venga assoggettato ad alcuna imposizione.
Ma cerchiamo di capire in maniera semplice quali sono i termini della questione. Il primo comma dell’art. 18 della Convenzione con la Francia del 5 ottobre 1989 ratificata in Italia con legge n. 20/1992, in materia di tassazione delle pensioni stabilisce che: “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
E’ un articolo chiaro, mutuato dal modello OCSE, che praticamente assegna al Paese di residenza la potestà fiscale delle pensioni “private” come quelle dell’Inps. Tuttavia per complicare inopinatamente le cose interviene il secondo comma dello stesso articolo che precisa (sic) in netto conflitto con il primo che “le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato” e cioè nel Paese erogatore.
Paradossalmente quindi l’articolo 18 della convenzione con la Francia consentiva (consente) l’imposizione fiscale sia nel paese di residenza che in quello di erogazione della prestazione: in parole povere la doppia imposizione (o imposizione concorrente come la chiamano i tecnici).
Sull’applicazione di questa contraddittoria normativa si è introdotto un contenzioso interpretativo in ordine al contenuto del termine “sicurezza sociale” che, secondo quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze, è stato risolto con l’Accordo di procedura amichevole firmato nel 2000 dalle due parti che ha stabilito che rientrano nella fattispecie della sicurezza sociale anche le pensioni contributive (e non solo come si era pensato in un primo tempo quelle non contributive come l’integrazione al trattamento minimo) come quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, confermando quindi la confusione e la doppia imposizione.
L’ambiguità della norma, presente anche nelle convenzioni con la Svezia, la Finlandia, il Lussemburgo e la Thailandia(ed in parte anche in quelle con il Canada e il Brasile), ha indotto l’Agenzia delle Entrate nel 2003 aemanare una circolare di interpretazione ed applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, degli Accordi conclusi dall’Italia con Svezia, Finlandia, il Lussemburgo. In questa circolare si sostiene che così come affermato dall’OCSE (commentario all’articolo 18, paragrafo 2, del Modello per le Convenzioni Fiscali sul Reddito e sul Patrimonio) e dalla stessa Amministrazione Finanziaria (nell’Appendice alle Istruzioni Generali per la Dichiarazione con il Modello Unico 2003 – Persone Fisiche), l’ormai famoso comma 2 va interpretato nel senso che le pensioni e le somme, menzionate nello stesso, sono soggette a imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno. Secondo l’Agenzia delle Entrate quindi le remunerazioni e le pensioni ricadenti nell’ambito applicativo del paragrafo 2) dell’articolo 18 corrisposte a pensionati devono, pertanto, essere assoggettate a imposizione sia in Italia sia nel Paese estero e per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito d’imposta se previsto.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’imposizione concorrente è stata infine confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 12 novembre 2010 n. 23001, che ha in pratica affermato che i trattamenti pensionistici (nel caso specifico di anzianità) erogati dall’Inps a un cittadino italiano residente in Francia sono assoggettabili a imposizione anche in Italia in base alla previsione di cui al secondo comma dell’articolo 18 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni.
Inoltre in una recente risposta a una specifica interrogazione parlamentare, il sottosegretario al’Economia e alle Finanze Bruno Cesario ha sostenuto che l’Inps risulta sempre obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e anzianità, corrisposte a residenti in Francia, la ritenuta d’imposta con le modalità previste dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute a eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione. Infatti con la Francia il pericolo che si possa realizzare una doppia imposizione è tuttavia teoricamente escluso dall’applicazione dell’art. 24, comma 2 lett.a), della Convenzione (intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”), dettato proprio al fine di raggiungere un reale coordinamento impositivo senza pregiudizio né per lo Stato sovrano né per il contribuente. Tale norma, per quanto concerne gli italiani residenti in Francia, stabilisce che i redditi che provengono dall’Italia e che sono ivi imponibili, sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente in Francia, ma il beneficiario ha diritto a un credito di imposta. Purtroppo l’imposta italiana, secondo la legislazione francese, non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma comunque il pensionato ha diritto a un credito di imposta nei confronti dell’imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta dovrebbe essere pari all’ammontare dell’imposta pagata in Italia. Il fisco francese invece, e qui sorge il problema che assilla i nostri connazionali pensionati residenti in Francia, stabilisce che tale credito non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta francese relativa a tali redditi. Ciò in pratica significa che i pensionati italiani residenti in Francia e doppiamente tassati, oltre alla seccatura di dovere chiedere il credito d’imposta, devono pagare complessivamente un’imposta determinata dall’aliquota fiscale italiana che è storicamente più elevata di quella francese.
In conclusione è veramente incomprensibile perché in una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sia stata introdotta una norma contraddittoria che consente la doppia imposizione, che l’accordo amichevole tra l’Italia e la Francia del 2000 abbia confermato questa anomalia, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2003 l’abbia ribadita e che al Ministero dell’Economia e delle Finanze, malgrado le proteste dei nostri connazionali, le pressioni delle loro rappresentanze, le interrogazioni parlamentari, non si sia trovata un’equa soluzione e anzi si sia deciso di confermare l’assoluta astrusità della norma a scapito degli interessi dei nostri connazionali emigrati in Francia.